AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

Decreto 4 aprile 2002

 

Ministero delle Attivita' Produttive - Attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

 

(Pubblicato su GU n. 84 del 10-4-2002)

 

 www.AmbienteDiritto.it

 

Il Ministro delle Attivita' Produttive

  Visto  l'art.  20  della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

  Visto  l'art.  5  della  legge  9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario   e   sulle   procedure   di  esecuzione  degli  obblighi comunitari;

  Vista   la  legge  17  aprile  1989,  n.  150,  recante  norme  per l'attuazione   della  direttiva  del  Consiglio  82/130/CEE  e  norme transitorie  concernenti  la  costruzione  e  la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose;

  Visto  l'art.  10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  per l'adeguamento  al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a detta legge;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  10 agosto 1994, n. 587, riguardante il "Regolamento per  l'attuazione  della  direttiva della Commissione 91/269/CEE, che adegua al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CE,  sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato   1  luglio  1997,  riguardante  l'attuazione  della direttiva  della  Commissione  94/44/CEE  del  19  settembre 1994 che adegua al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";

  Vista  la direttiva della Commissione 98/65/CE del 3 settembre 1998 che   adegua   al   progresso  tecnico  la  direttiva  del  Consiglio 82/130/CEE;

  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle   Comunita'   europee,  legge  comunitaria  1999,  elenco  delle direttive comunitarie da attuare in via amministrativa;

  Considerato   che   per  il  progresso  avutosi  nella  tecnica  e' necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A, della sopracitata  legge  n.  150/1989 e del decreto ministeriale 10 agosto 1994, n. 587;

  Considerato  che  per  le  caratteristiche  del materiale elettrico destinato  ad  essere  utilizzato  in atmosfera esplosiva deve essere previsto  un  periodo di transizione per consentire alle industrie di

adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;

  Considerato  che  la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  marzo  1994  riguardante il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature e ai

sistemi  di  protezione  destinati  ad essere utilizzati in atmosfere esplosive  stabilisce  che  la  direttiva  82/130/CEE  sia abrogata a partire dal 1 luglio 2003;

  Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE sopra citata;

 

Decreta:

 

Articolo unico

 

  1.  All'allegato  A della legge 17 aprile 1989, n. 150, e' aggiunto l'allegato I di cui al presente decreto.

  2.  All'allegato  B della legge 17 aprile 1989, n. 150, e' aggiunto l'allegato II di cui al presente decreto.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 4 aprile 2002

 

Il Ministro: Marzano

 

Norme Armonizzate

 

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo  il  suo  metodo  di  protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.

    I  certificati  redatti  in  base alle norme citate nella tabella seguente assumono la denominazione di "certificati di generazione E".

La  lettera  E  dovra'  figurare  in  testa  al  numero  d'ordine del certificato.

 

NORME EUROPEE E CORRISPONDENTI NORME CEI

 

Numero

Titolo della norma

Edizione

Data

Norma CEI

 

EN 50014

 

 

EN 50015

 

 

EN 50016

 

 

EN 50017

 

 

 

EN 50018

 

 

EN 50019

 

 

EN 50020

 

Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali

 

Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: immersione in olio 0

 

 Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: apparecchiatura pressurizzata <<p>>

 

Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: riempimento pulverulento <<q>>

 

Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: rivestimento antideflagrante <<d>>

 

Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: sicurezza accresciuta <<e>>

 

Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: sicurezza <<i>>

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

Dicembre 1992

 

Aprile 1994

 

 

Ottobre 1995

 

 

 

Aprile 1994

 

 

 

Agosto 1994

 

 

 

Marzo 1994

 

 

Agosto 194

 

CEI EN 50014:1993

A1:1995

 

CEI EN 50015:1995

 

 

CEI EN 50016:1997

 

 

 

CEI EN 50017:1995

 

 

 

CEI EN 50018:1995

 

 

 

CEI EN 50019:1994

 

 

CEI EN 50020:2000

 

 

                                        

Allegato II

 

MODIFICHE E AGGIUNTE ALLE NORME DI CUI ALL'ALLEGATO I

 

Appendice 1

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I

Regole generali (Norma europea EN 50014)

 

Il  testo  del  paragrafo  7.3.1.  della  norma  europea EN 50014 (dicembre 1992) va sostituito con il seguente testo:

  "7.3.1. Costruzioni elettriche del Gruppo I.

Le  custodie  in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque  direzione supera 100 cm2 o che comportano parti metalliche accessibili  la cui capacita' rispetto alla terra e' superiore a 3 pF nelle  condizioni  piu'  sfavorevoli  nella  pratica,  devono  essere progettate  in  modo  che  sia  evitato  ogni  pericolo di accensione determinato  da  cariche  elettrostatiche nelle condizioni normali di impiego, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

    Queste condizioni sono soddisfatte:

      con  una  scelta  opportuna  del  materiale:  la  resistenza di isolamento  della  custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 23.4.7.8 di questa norma europea non deve superare:

        1 G\Omega a 23 +o- 2 oC e 50 +o- 5% di umidita' relativa, o

        100   G\Omega   nelle   condizioni  di  servizio  estreme  di temperatura  e  di umidita' specificate per la costruzione elettrica;

il   simbolo  "X"  dovra'  essere  riportato  dopo  gli  estremi  del certificato come indicato al paragrafo 27.2.9;

        ovvero  con  il dimensionamento, la forma e la disposizione o con  altre misure di protezione. L'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione in una miscela di aria-metano con 8,5 +o- 0,5% di metano.

    Tuttavia, se il pericolo di accensione non puo' essere evitato in sede di progettazione, una etichetta di avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio".

 

Appendice 3

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I

Sicurezza intrinseca "i"

Sistemi elettrici di sicurezza intrinseca

 

Nota:  Nelle  miniere  grisutose  della  Repubblica  federale  di Germania la parola "Anlage" sostituisce "System".

    1. Settore di applicazione.

    1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di realizzazione  e  di  collaudo  di costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca  destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in atmosfere  potenzialmente  esplosive  nelle  miniere  grisutose, allo scopo  di  garantire  che dette costruzioni elettriche non provochino l'esplosione dell'atmosfera circostante.

    1.2.  Il  presente  allegato  completa  la norma europea EN 50020 "Sicurezza  intrinseca  "i  "  (seconda edizione, agosto 1994) le cui prescrizioni  si  applicano  alla  realizzazione  e al collaudo delle costruzioni  elettriche  a  sicurezza  intrinseca  e alle costruzioni elettriche associate.

    1.3.   Il   presente   allegato   non  sostituisce  le  norme  di installazione  delle  costruzioni  elettriche a sicurezza intrinseca, delle  costruzioni  elettriche  associate  e  dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

    2. Definizioni.

    2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a  sicurezza  intrinseca,  sono  applicabili nell'ambito del presente allegato  e  completano  le  definizioni delle norme europee EN 50014 "Regole generali" e EN 50020 "Sicurezza intrinseca "i ".

    2.2. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca.

    In  un  documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche viene  definito un sistema nel quale i circuiti di interconnessione o parte   di   tali   circuiti,   destinati  ad  essere  utilizzati  in un'atmosfera  potenzialmente  esplosiva,  sono  circuiti  a sicurezza intrinseca che rispondono alle prescrizioni del presente allegato.

    2.3.  Sistema  elettrico  a  sicurezza  intrinseca  provvisto  di certificato.

    Sistema  elettrico conforme a quanto indicato al punto 2.2 per il quale  un  laboratorio  di  prova ha rilasciato un certificato da cui risulta   che   il   tipo  di  sistema  elettrico  e'  conforme  alle prescrizioni del presente allegato.

    Nota  1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente parte di  un  sistema  elettrico  a sicurezza intrinseca venga provvista di certificato   singolarmente,   purche'   sia   identificabile   senza possibilita' di equivoci.

    Nota   2:   Possono   essere   installati  senza  un  certificato complementare,  nei limiti in cui lo consentano le norme nazionali di installazione,  i  sistemi elettrici conformi alle indicazioni di cui al  punto 2.2 per i quali la conoscenza dei parametri elettrici delle costruzioni   elettriche  garantite  a  sicurezza  intrinseca,  delle costruzioni  elettriche  associate  garantite,  dei  dispositivi  non garantiti  conformi al punto 1.3 della norma europea EN 50014 "Regole generali", nonche' la conoscenza dei parametri elettrici e fisici dei componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre senza ambiguita' che la sicurezza intrinseca e' mantenuta.

    2.4. Accessori.

    Materiale   elettrico   che   consta   soltanto  di  elementi  di connessione o d'interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non  comporta  nessuna  conseguenza  sulla  sicurezza  intrinseca del sistema,  quali  le scatole di raccordo, le scatole di derivazione, i connettori, le prolunghe, gli interruttori, ecc.

    3. Categorie di sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

    3.1.  I  sistemi  elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che compongono detti sistemi, devono rientrare in una delle due categorie "ia"  o  "ib".  Salvo  indicazioni  contrarie,  le  prescrizioni  del presente allegato si applicano ad entrambe le categorie.

    Nota:  I  sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che li compongono possono appartenere a categorie diverse da quelle delle costruzioni  elettriche  a  sicurezza  intrinseca e delle costruzioni elettriche  associate  che compongono il sistema o parte del sistema.

Anche differenti parti di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca possono comportare varie categorie.

    3.2. Categoria "ia".

    I  sistemi  elettrici  a  sicurezza intrinseca e le parti di tali sistemi  che  rientrano  nella  categoria "ia", se sono conformi alle prescrizioni  applicabili  alle  costruzioni  elettriche  a sicurezza intrinseca  della  categoria  "ia"  (punto 5.2 della norma europea EN 50020  "sicurezza  intrinseca")  a  meno  che  il sistema elettrico a

sicurezza  intrinseca  nel  suo  insieme sia considerato come singolo elemento di una costruzione elettrica.

    3.3. Categoria "ib".

    I  sistemi  elettrici  a  sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi  rientrano  nella  categoria  "ib" qualora risultino conformi alle  prescrizioni  applicabili  alle  costruzioni  elettriche  della categoria  "ib"  (punto  5.3  della norma europea EN 50020 "Sicurezza intrinseca"),  a meno che il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel   suo   insieme  venga  considerato  un  singolo  elemento  della costruzione elettrica.

    4.  Conduttori  di  interconnessione  di  un  sistema elettrico a sicurezza intrinseca.

    4.1.  I  parametri  elettrici  e  tutte  le  caratteristiche  dei conduttori  di  interconnessione  tipici  di  un  sistema elettrico a sicurezza  intrinseca  devono,  per quanto riguarda la garanzia della sicurezza  intrinseca,  essere indicati nei certificati che corredano il sistema.

    4.2.  Quando  un  cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno  parte  di  piu' di un circuito a sicurezza intrinseca, il cavo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

      4.2.1.  Lo  spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato al  diametro  del  conduttore.  Qualora  l'isolante sia costituito da polietilene, lo spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm.

      4.2.2.  Prima di uscire dalla fabbrica, il cavo multiconduttore deve  essere  sottoposto  ad un collaudo dielettrico effettuato sotto corrente  alternativa, specificato sia al punto 4.2.2.1, sia al punto

4.2.2.2.  Il risultato positivo del collaudo deve essere attestato da un certificato rilasciato dal costruttore.

    4.2.2.1.  Ovvero  ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel cavo,  viene  sottoposto  ad una tensione di valore efficace uguale a 3.000  V + (2.000 volte lo spessore radiale dell'isolante espresso in

mm) V; il cavo assemblato:

      viene  sottoposto  dapprima  ad un collaudo con una tensione di valore efficace pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o schermi  del  cavo  uniti  elettricamente  fra di loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e

      viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace pari  a  1.000  V  applicata  fra  un  fascio  comprendente meta' dei conduttori del cavo e un fascio comprendente l'altra meta'.

    4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:

      viene  dapprima  collaudato con una tensione di valore efficace pari  a  1.000  V applicata fra il complesso delle armature o schermi del  cavo  collegati  elettricamente  fra loro e il fascio di tutti i

conduttori uniti elettricamente fra loro e

      viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace di  2.000 V applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo e   il  fascio  formato  da  tutti  gli  altri  conduttori  collegati elettricamente fra loro.

    4.2.3.  Le  prove  dielettriche  indicate  al  punto 4.2.2 devono essere   effettuate   con   una  tensione  alternativa  sensibilmente sinusoidale  con frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un trasformatore  di  adeguata potenza, tenuto conto della capacita' del cavo. Nel caso di tensioni di prova sul cavo completo, la tensione va aumentata  regolarmente,  fino  al valore specificato, in un tempo di almeno 10 secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.

    I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.

    4.3.  Non  si possono prendere in considerazione difetti di sorta fra i conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde ad una delle seguenti prescrizioni:

      4.3.1.  Il  cavo  e'  conforme  al punto 4.2 e ciascun circuito individuale  a  sicurezza  intrinseca comporta uno schermo conduttore che garantisca un tasso di schermatura pari almeno al 60%.

    Nota:  L'eventuale  connessione  dello  schermo alla massa o alla terra sara' determinato dalle norme d'impianto.

      4.3.2.   Il   cavo,   conforme   al   punto  4.2,  e'  protetto efficacemente  contro i deterioramenti e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca presenta, nel corso del normale funzionamento, una tensione massima uguale o inferiore a 60 volt.

    4.4. Quando un cavo multiconduttore e' conforme alla normativa di cui  al  punto 4.2, ma non a quella del punto 4.3 e contiene soltanto circuiti  a sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema elettrico  a  sicurezza  intrinseca, oltre all'applicazione di quanto espresso  al  punto  3.2  o  3.3,  bisogna prendere in considerazione l'eventualita' di guasti in un massimo di 4 conduttori del cavo.

    4.5.   Allorquando  un  cavo  multiconduttore  e'  conforme  alla normativa  di  cui  al  punto  4.2  ma  non  a quella del punto 4.3 e contiene  circuiti  a  sicurezza  intrinseca  facenti  parte  di vari sistemi   elettrici   a  sicurezza  intrinseca,  ciascun  circuito  a sicurezza   intrinseca   contenuto   nel   cavo  deve  presentare  un

coefficiente  di  sicurezza  pari a 4 volte quello richiesto al punto 3.2 o 3.3.

    4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui ai  punti  4.2  e  4.3,  oltre  all'applicazione  dei punti 3.2 o 3.3 bisognera'  considerare  l'eventualita'  di  un numero imprecisato di guasti nei conduttori del cavo.

    4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza intrinseca   devono   specificare   le  condizioni  di  utilizzazione risultanti dall'applicazione dei punti da 4.3 a 4.6.

    5. Accessori usati nei sistemi elettrici di sicurezza intrinseca.

    Gli  accessori  citati nei documenti di certificazione come parte integrante  di  un  sistema  elettrico  a sicurezza intrinseca devono essere conformi:

      ai punti 7 e 8 della norma europea EN 50014 "Regole generali";

      nonche'  ai  punti  6  e  12.2  della  norma  europea EN 50020, sicurezza intrinseca "i".

    Il  contrassegno  deve riportare almeno il nome del costruttore o il suo marchio di fabbrica depositato.

    Nota:   L'utilizzazione  di  accessori  non  certificati  rientra nell'ambito della normativa di installazione.

    6. Collaudi tipologici.

    I   sistemi   elettrici  a  sicurezza  intrinseca  devono  essere sottoposti  a  prove  conformi alle prescrizioni relative ai collaudi tipologici  di cui al punto 9 della norma europea EN 50020, sicurezza intrinseca  "i",  tenendo  tuttavia  conto  del  punto 4 del presente allegato.

    7. Contrassegni dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

    I  sistemi  elettrici  garantiti  a  sicurezza  intrinseca devono recare  il  contrassegno  del  detentore  del certificato del sistema almeno  su  una delle costruzioni elettriche del sistema collocata in un punto "strategico". Il contrassegno deve comportare le indicazioni minime  prescritte al punto 27.6 della norma europea EN 50014 "Regole generali", nonche' le lettere SYST.